Capitaneria di porto di Genova *)
Ordinanza N° 305/99 (HAVEN)
VISTI:
gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327
del 30.03.1942;
VISTO: l'articolo 59 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione
(Parte Marittima) approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952;
VISTA: la legge 14.07.1965, n.963 sulla disciplina della pesca marittima ed
il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n.1639 del 02.10.1968;
VISTA: la propria ordinanza n.197/93 in data 18 settembre 1993 con la
quale, per esigenze di carattere giudiziario, veniva vietata la pesca e l'ancoraggio
nella zona di mare avente raggio di 200 metri e centro nel punto sul quale si
era inabissato il relitto principale della motocisterna HAVEN;
VISTA: la nota in data 8 settembre 1999 con la quale la 2a Sezione Penale della
Corte di Appello di Genova, interessata in merito da questa Capitaneria di Porto
con foglio n.35769/Tec. in data 01 settembre 1999, ha comunicato che non sussistono
ulteriori esigenze processuali per il mantenimento in vigore di suddetta ordinanza;
RITENUTO COMUNQUE NECESSARIO disciplinare, per motivi di sicurezza,
eventuali attività subacquee sul relitto in questione considerate le
caratteristiche strutturali del relitto stesso;
VISTE: le proprie ordinanze n.126/92 in data 16 gennaio 1992 e successive modifiche
e n.18/99
in data 16 febbraio 1999:
ORDINA
ARTICOLO
1
L'ordinanza n. 197/93 in data 18 settembre 1993, in premessa citata, è
abrogata
ARTICOLO
2
L'eventuale effettuazione di attività subacque sul punto in cui è
adagiato il relitto principale della motocisterna "HAVEN", e più
precisamente nella zona circolare avente raggio di 200 metri e centro nel punto
di coordinate: latitudine 44°22'.3 N e longitudine 008°42'.1 E, dovrà
essere svolta in conformità delle seguenti prescrizioni:
-
scrupolosa osservanza delle disposizioni di sicurezza di cui
all'ordinanza n.18/99
in data 16 febbraio 1999, in premessa citata;
- soltanto con immersioni guidate con
accompagnatore e supporto di unità navali di appoggio;
- a modifica dell art. A-4 dell'ordinanza n.18/99,
con accompagnamento in immersione di
non più di tre subacquei simultaneamente;
- con attività di immersioni guidate riservate ad imprese ed associazioni
che prevedano espressamente tali attività nella loro "ragione sociale"
ovvero nel loro statuto.
ARTICOLO 5
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente
ordinanza.
ARTICOLO
6
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato e ferme restando le responsabilità civili e/o
penali derivanti dall' illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'articolo
1231 del Codice della Navigazione.
Genova,
28 settembre 1999.
*) Testo integrale, non modificato dall´originale, ma elaborato graficamente.