Capitaneria di porto di Genova *)

Ordinanza N° 305/99 (HAVEN)

VISTI: gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30.03.1942;
VISTO: l'articolo 59 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952;
VISTA: la legge 14.07.1965, n.963 sulla disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n.1639 del 02.10.1968;
VISTA: la propria ordinanza n.197/93 in data 18 settembre 1993 con la quale, per esigenze di carattere giudiziario, veniva vietata la pesca e l'ancoraggio nella zona di mare avente raggio di 200 metri e centro nel punto sul quale si era inabissato il relitto principale della motocisterna HAVEN;
VISTA: la nota in data 8 settembre 1999 con la quale la 2a Sezione Penale della Corte di Appello di Genova, interessata in merito da questa Capitaneria di Porto con foglio n.35769/Tec. in data 01 settembre 1999, ha comunicato che non sussistono ulteriori esigenze processuali per il mantenimento in vigore di suddetta ordinanza;
RITENUTO COMUNQUE NECESSARIO disciplinare, per motivi di sicurezza, eventuali attività subacquee sul relitto in questione considerate le caratteristiche strutturali del relitto stesso;
VISTE: le proprie ordinanze n.126/92 in data 16 gennaio 1992 e successive modifiche e n.18/99 in data 16 febbraio 1999:
ORDINA

ARTICOLO 1
L'ordinanza n. 197/93 in data 18 settembre 1993, in premessa citata, è abrogata

ARTICOLO 2
L'eventuale effettuazione di attività subacque sul punto in cui è adagiato il relitto principale della motocisterna "HAVEN", e più precisamente nella zona circolare avente raggio di 200 metri e centro nel punto di coordinate: latitudine 44°22'.3 N e longitudine 008°42'.1 E, dovrà essere svolta in conformità delle seguenti prescrizioni:

- scrupolosa osservanza delle disposizioni di sicurezza di cui all'ordinanza n.18/99 in data 16 febbraio 1999, in premessa citata;
- soltanto con immersioni guidate con accompagnatore e supporto di unità navali di appoggio;
- a modifica dell art. A-4 dell'ordinanza n.18/99, con accompagnamento in immersione di non più di tre subacquei simultaneamente;
- con attività di immersioni guidate riservate ad imprese ed associazioni che prevedano espressamente tali attività nella loro "ragione sociale" ovvero nel loro statuto.

ARTICOLO 5
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

ARTICOLO 6
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti dall' illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

Genova, 28 settembre 1999.



*) Testo integrale, non modificato dall´originale, ma elaborato graficamente.


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© Prima pubblicazione: 05 Novembre, 2003 - Ultimo aggiornamento: 17 Marzo, 2005 a cura di Paolo Genta